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Sez. 2, Sentenza n. 402 del 25/01/2000 Cc. (dep. 02/03/2000) Rv. 216450 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI | Dichiarazione di nomina del difensore di fiducia fatta dal detenuto - Errata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216450-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI

A norma dell'articolo 123 cod. proc. pen. la dichiarazione di nomina del difensore effettuata dall'imputato detenuto comporta l'immediata efficacia della dichiarazione stessa nonché l'obbligo di trasmissione all'autorità competente, così ponendo a carico dell'amministrazione penitenziaria l'onere di individuare quest'ultima anche senza o addirittura contro le indicazioni del detenuto. Ne consegue che il direttore dell'istituto penitenziario è tenuto ad effettuare una verifica diretta in ogni caso a sovrapporsi o ad integrare la dichiarazione dell'imputato. (La Corte, nella specie, ha ritenuto che dovesse ritenersi valida la nomina di un difensore di fiducia effettuata dal detenuto sebbene indirizzata ad un ufficio territorialmente incompetente, in quanto il sistema normativo tiene conto delle difficoltà cui va incontro il detenuto e gli eventuali errori di costui sono destinati a rimanere ininfluenti perché votati ad essere superati dalla successiva attività degli organi dell'istituto penitenziario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)