Sez. 1, Sentenza n. 53530 del 10/12/2014 Cc. (dep. 23/12/2014) Rv. 261810 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI | Richiesta di essere sentito a norma dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen. - Errata indicazione dell'autorità giudiziaria competente da parte del detenuto - Obbligo di comunicazione all'autorità competente gravante sull'amministrazione penitenziaria - Conseguenze - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI
La richiesta del detenuto di essere sentito dall'autorità giudiziaria in relazione ad un procedimento pendente nei suoi confronti, iscritta presso l'Ufficio matricola del luogo di detenzione, deve considerarsi presentata al magistrato competente anche in caso di errata indicazione dello stesso da parte dell'istante, atteso il disposto dell'art. 123, cod. proc. pen., dal quale è desumibile un preciso onere a carico dell'amministrazione penitenziaria, con la conseguenza che, l'omessa audizione dell'interessato, nei procedimenti disciplinati dall'art. 666 cod. proc. pen., pure quando segue ad una inesattezza attribuibile a quest'ultimo, determina la nullità del successivo provvedimento. (Fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)