Sez. 3, Sentenza n. 21524 del 12/11/2004 (Rv. 578578 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Garanzia del fidejussore - Conservazione - Onere di proporre e coltivare un'azione contro il debitore principale - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento in pendenza del decorso del termine di decadenza - Onere di presentare insinuazione del credito al passivo - Sussistenza.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
Il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l'onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall'art. 1957 cod. civ., una iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione o esecutiva che consenta l'accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria, e qualora durante il decorso del termine, sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, il termine stesso continua a decorrere, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)