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Sez. 1, Sentenza n. 16807 del 17/07/2009 (Rv. 609293 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Fallimento del debitore principale - Decadenza dalla fideiussione ex art. 1957 cod. civ. - Inapplicabilità - Esclusione - Impedimento della decadenza - Insinuazione al passivo - Necessità - Decorrenza del semestre - Individuazione - Data del fallimento.
Stato
decisa il 2009-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609293-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

In tema di fideiussione, la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. - per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione - non è resa inoperante dall'apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale (nella specie, il fallimento), in quanto tale evenienza non implica l'impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall'ordinamento in tali casi, consistenti nella richiesta di accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo, da proporre - per i fini considerati - nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 cit., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge Falliment. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)