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Sez. 3, Sentenza n. 6415 del 01/07/1998 (Rv. 516837 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO | Presupposto - Litisconsorzio necessario di natura sostanziale - Ipotesi di chiamata del terzo per comunanza di causa - Estensione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516837-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO

La norma dell'art. 354 comma primo cod. proc. civ., la quale dispone che il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contraddittorio si riferisce solo all'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., in cui la violazione del precetto darebbe luogo ad una sentenza "inutiliter data" per oggettiva inidoneità a produrre i propri effetti, destinati a coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale, necessariamente plurilaterale. Tale situazione non si configura nell'ipotesi di chiamata in causa di un terzo "jussu judicis" ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. che, pur dando luogo ad un litisconsorzio necessario di natura processuale, risponde ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa) discrezionalmente e insindacabilmente valutate sotto il profilo dell'opportunità del giudice di primo grado, cui è consentito di revocare, anche tacitamente, l'ordine di intervento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)