Sez. L, Sentenza n. 1117 del 20/01/2005 (Rv. 579661 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Assegno sociale - Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno - Diritto al beneficio - Ammissibilità - Art. 80, Comma primo della legge n. 388 del 2000 - Efficacia retroattiva - Esclusione. Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
Il diritto all'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma sesto, della legge n. 335 del 1995, deve essere riconosciuto al cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno in Italia, in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla citata legge, atteso che l'art. 41 del D.Lgs. n. 286 del 1998, nello stabilire l'equiparazione degli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, d'assistenza sociale, non autorizza alcuna opzione interpretativa in senso opposto. Ne consegue che l'art. 80, Comma primo della legge n.388 del 2000, nello stabilire che l'assegno sociale è concesso agli stranieri titolari della carta di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di soggiorno, non si limita ad interpretare la norma precedente, chiarendone la portata, ma introduce una modificazione dell'ambito d'applicazione del beneficio, per cui non può avere carattere d'interpretazione autentica e conseguente efficacia retroattiva (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il diritto dello straniero al beneficio anche per il periodo precedente l'entrata in vigore dell'art. 80 della legge n. 388 del 2000, annettendo natura interpretativa ed efficacia retroattiva alla citata disposizione).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)