Sez. L, Sentenza n. 16415 del 04/08/2005 (Rv. 583053 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Assegno sociale - Godimento da parte di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno - Sopravvenienza dell'art. 80, comma diciannovesimo, legge n. 388 del 2000 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Portata della suddetta previsione normativa.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
Qualora il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno goda, sulla base dell'art. 41 della legge n. 286 del 1998, dell'assegno sociale, non è di ostacolo a tale godimento il sopravvenuto art. 80, comma diciannovesimo, della legge n. 388 del 2000, che - limitando il diritto alla prestazione solo agli stranieri titolari della carta di soggiorno ed escludendo quelli in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno - non ha carattere di interpretazione autentica della precedente normativa ed è privo di efficacia retroattiva; inoltre, la suddetta norma non autorizza di per sè la revoca del beneficio concesso, avendo il legislatore limitato la sua efficacia alle nuove prestazioni assistenziali.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 25/07/1998 num. 286 art. 41 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)