Sez. L, Sentenza n. 12605 del 29/05/2007 (Rv. 597217 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di frequenza - Stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno - Spettanza - "Ius superveniens" ex art. 80, comma 19, legge n. 388 del 2000 - Ininfluenza - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'indennità di frequenza per i minori invalidi prevista dalla legge n. 289 del 1990 rientra tra i benefici attributi, a norma dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, agli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e non è di ostacolo a tale godimento il sopravvenuto art. 80, comma diciannovesimo, della legge n. 388 del 2000, che, limitando il diritto all'assegno sociale e alle altre provvidenze economiche in materia di servizi sociali, agli stranieri titolari della carta di soggiorno ed omettendo qualsiasi previsione in ordine alla sorte delle provvidenze già concesse sotto il vigore della normativa previgente, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto limitare l'efficacia della nuova norma solo alle nuove prestazioni, senza incidere su quelle riconosciute nella vigenza della precedente normativa, con la conseguenza che l'entrata in vigore della nuova disposizione non autorizza di per sè la revoca del beneficio già concesso.
Riferimenti normativi: Legge 11/10/1990 num. 289 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)