Sez. 1, Sentenza n. 532 del 30/01/1995 Cc. (dep. 10/04/1995) Rv. 200815 - 01
Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - In genere | Modifica introdotta con l'art. 1 legge 8 aprile 1993 n. 105 - Eliminazione del requisito dell'evidenza della causa di non luogo a procedere - Effetti sulla valutazione da parte del GIP degli elementi presentati dal P.M..
Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - In genere
Il legislatore, modificando la formulazione dell'art. 425 del cod. proc. pen. con l'art. 1 della legge 8 aprile 1993 n. 105 con la soppressione del requisito dell'evidenza della causa di non luogo a procedere, ha inteso ampliare i poteri decisori del giudice dell'udienza preliminare nella funzione di filtro che gli è propria al fine di evitare la celebrazione di dibattimenti inutili. Perciò la richiesta di rinvio a giudizio del P.M. potrà trovare accoglimento solo quando risulti accertata la reale consistenza degli elementi da lui presentati nella prospettiva di una loro trasformazione in prova nella fase dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Legge 08/04/1993 num. 105 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)