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Sez. 1, Sentenza n. 2875 del 21/04/1997 Cc. (dep. 17/05/1997) Rv. 207419 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE | Verifica in ordine all'elemento psicologico - Necessità e limiti - Applicazione in fattispecie di blocco ferroviario.
Stato
decisa il 1997-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207419-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE

Il giudice dell'udienza preliminare, una volta che risultino certe tanto la verificazione del fatto reato, sotto il profilo della sua materialità, quanto la sua attribuibilità all'imputato sotto il profilo del rapporto causale, non è legittimato a valorizzare, nell'ambito della pur necessaria indagine in ordine all'elemento psicologico del reato, ipotetiche e incerte alternative, concernenti l'effettiva direzione della volontà, né ad operare scelte fra le molteplici "soluzioni aperte", che sono viceversa riservate in via esclusiva al libero convincimento del giudice del dibattimento, in esito all'effettivo contraddittorio delle parti sulla prova. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C., in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, ha cassato la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di alcuni soggetti imputati di blocco ferroviario, ai sensi dell'art. 1, commi primo e terzo, del D.Lgs 22 gennaio 1948 n. 66, per ritenuta mancanza di prova in ordine all'elemento psicologico di detto delitto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)