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Sez. 1, Sentenza n. 172 del 10/01/1997 (Rv. 501647 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Emessa nei confronti dell'obbligato solidale - Identificazione del trasgressore - Requisito di legittimità dell'ordinanza - ingiunzione - Esclusione - Rilevanza.
Stato
decisa il 1997-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501647-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, legge n. 689 del 1981 (nella specie, proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)