diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 14/03/2008 (Rv. 602577 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo - Credito per interessi su INVIM e imposta di successione - Cristallizzazione alla data di presentazione della domanda - Portata.
Stato
decisa il 2008-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602577-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

Il principio della cristallizzazione dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda di concordato per via del richiamo all'applicazione dell'art. 55 della legge fallimentare, operato dall'art. 169, ha una portata interna alla procedura concorsuale, giacché l'art. 55 cit., disponendo la sospensione degli interessi agli effetti del concorso fino alla chiusura del fallimento, esclude che debba allo stesso modo operarsi decidendo sui rapporti tra creditori e debitore al di fuori della procedura e quando il creditore non è ancora concorrente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che, in materia di quantificazione degli interessi sull'INVIM e sull'imposta di successione, aveva preso atto dell'intervenuta ammissione di debitori al concordato preventivo, applicando le speciali disposizioni contenute nella legge fallimentare e non, come avrebbe dovuto, la disciplina ordinaria).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)