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Sez. 2, Sentenza n. 12262 del 03/12/1997 (Rv. 510673 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Domanda di concordato - Credito risarcitorio - Cristallizzazione alla data di presentazione della domanda - Portata.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510673-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

Il principio della cristallizzazione anche dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda di concordato per via del richiamo all'applicazione dell'art. 55 della legge fallimentare, operato dall'art. 169, ha una portata interna alla procedura concorsuale, giacché l'art. 55 cit. disponendo al sospensione degli interessi agli effetti del concorso fino alla chiusura del fallimento, esclude che debba allo stesso modo operarsi decidendo sui rapporti tra creditori e debitore al di fuori della procedura e quando il creditore non è ancora concorrente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)