diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10157 del 26/06/2003 (Rv. 564580 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Art. 5 legge n. 1034 del 1971 - Interpretazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Presupposti - Impugnazione di atto o provvedimento amministrativo - Necessità - Esclusione - Esaurimento del rapporto concessorio per decorrenza del termine - Irrilevanza - Conseguenze - Controversia promossa dal privato per il rifiuto della P.A. di riconoscere il diritto alla rinnovazione della concessione, coinvolgente il contenuto dell'atto - Devoluzione al giudice amministrativo.
Stato
decisa il 2003-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564580-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la norma di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve essere interpretata - ad onta del suo tenore letterale (che si riferisce ai "ricorsi contro atti e provvedimenti") - nel senso che la competenza del tribunale amministrativo regionale ricorre anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità di riconoscere il diritto alla rinnovazione della concessione, coinvolga il contenuto dell'atto, cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario stesso, in quanto, in tal caso, la giurisdizione del giudice amministrativo sull'esistenza di un provvedimento impugnabile si estende a quella dipendente, relativa all'accertamento dell'esistenza o meno del diritto alla rinnovazione, vantato dal privato, senza che abbia rilievo la circostanza che il rapporto concessorio si sia (come nella specie) esaurito per decorrenza del relativo termine, atteso che la riserva di giurisdizione "de qua" afferisce al rapporto, indipendentemente dall'esistenza attuale dell'atto, purché la controversia ponga in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico o funzionale.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)