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Sez. U, Sentenza n. 3533 del 11/03/2002 (Rv. 552989 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Art. 5 legge 1034/1971 - Interpretazione - Giurisdizione del GA - Presupposti - Impugnazione di atto o provvedimento amministrativo - Necessità - Esclusione - Esaurimento del rapporto concessorio per decorrenza del termine - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552989-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la norma di cui all'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 va interpretata, nonostante il suo tenore letterale ("ricorsi contro atti e provvedimenti"), nel senso che la competenza del Tribunale regionale amministrativo deve essere dichiarata anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità stessa di riconoscere il diritto di credito vantato dal concessionario (nella specie, da risarcimento danni per inadempimento del contratto di concessione), coinvolga il contenuto dell'atto, cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario stesso, in quanto, in tal caso, la giurisdizione del G.A. sulla questione principale si estende a quella dipendente, relativa all'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto vantato dal privato, senza che abbia rilievo la circostanza che il rapporto concessorio si sia (come nella specie) esaurito per decorrenza del relativo termine di durata, atteso che la riserva di giurisdizione "de qua" afferisce al rapporto indipendentemente dalla circostanza dell'esistenza attuale dell'atto, purché la controversia ponga in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico o funzionale.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)