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Sez. U, Sentenza n. 2418 del 02/02/2011 (Rv. 616263 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Art. 5 legge n. 1034 del 1971 - Interpretazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Presupposti - Impugnazione di atto o provvedimento amministrativo - Necessità - Esclusione - Controversia promossa dal concessionario per il risarcimento danni derivanti da violazione del diritto di esclusiva - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616263-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di riparto di giurisdizione, la norma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve essere interpretata nel senso che la competenza del tribunale amministrativo regionale sussiste anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità stessa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario. Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa dal concessionario nei confronti di un Comune per il risarcimento del danno conseguente alla violazione di un diritto di esclusiva derivante dalla concessione, trattandosi di controversia relativa all'esecuzione di questa, nella quale vengono in esame posizioni soggettive diverse da quelle connesse al pagamento di canoni e corrispettivi dovuti all'ente concedente.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)