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Sez. 2, Sentenza n. 12980 del 06/09/2002 (Rv. 557285 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO | Confessione resa da uno dei litisconsorti - Rilevanza nei confronti degli altri litisconsorti - Limiti - Relativo apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 2002-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557285-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO

In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale, se non può acquistare valore di prova legale anche nei confronti delle persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, consente al giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria e trarne elementi di convincimento valutabili secondo i principi delle logica comune, anche nei confronti degli altri litisconsorti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)