Sez. 3, Sentenza n. 10125 del 25/06/2003 (Rv. 564561 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO | Confessione resa da uno dei litisconsorti - Rilevanza nei confronti degli altri litisconsorti - Limiti - Relativo apprezzamento del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO
In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale, se non può acquistare valore di prova legale anche nei confronti delle persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, consente al giudice - con motivazione che, se puntuale e logica, è insindacabile in sede di legittimità - di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria e trarne elementi di convincimento valutabili secondo i principi delle logica comune, anche nei confronti degli altri litisconsorzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)