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Sez. 1, Sentenza n. 26215 del 22/11/2013 (Rv. 628800 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Proponibilità - Termine a ritroso - Calcolo - Decorrenza.
Stato
decisa il 2013-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628800-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Ai fini del computo a ritroso del termine di proponibilità dell'azione revocatoria fallimentare, che si calcola ad anno completo e non a giorni, il "dies a quo" coincide non già con la data della deliberazione della decisione, ma con quella del deposito in cancelleria (pubblicazione) della sentenza dichiarativa di fallimento, dovendosi escludere tale giorno, ai sensi dell'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., mentre deve essere conteggiato, quale "dies ad quem", il giorno terminale del computo all'indietro.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)