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Sez. 1, Sentenza n. 6991 del 22/03/2007 (Rv. 595818 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Termine di proponibilità della domanda - Decorrenza - Pubblicazione della sentenza - Prova - Attestazione del cancelliere - Mancanza o insufficienza - Riferimento ad altri atti aventi efficacia di certezza legale.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595818-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, ai fini del computo a ritroso del termine di proponibilità della domanda, il "dies a quo", segnato dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, coincide non già con la data della deliberazione della decisione, che ha natura di atto meramente interno, ma con quella del deposito in cancelleria, per effetto del quale la sentenza acquista efficacia esterna; tale data è quella risultante dall'attestazione apposta dal cancelliere ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., la quale rende ufficiale la consegna della sentenza, e, come atto di certezza legale, vincola fino a querela di falso ad assumere per vero l'avvenuto deposito della decisione nella data indicata; nel caso in cui tale attestazione manchi o risulti insufficiente, occorre poi fare riferimento, in alternativa, ad atti equipollenti aventi analoga efficacia di certezza legale, quali l'apposizione della formula esecutiva in calce alla sentenza, ovvero il rituale avviso ai difensori, ai sensi dell'art. 136 cod. proc. civ., o ancora le annotazioni contenute nel registro cronologico e nel registro di repertorio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)