Sez. 1, Sentenza n. 2382 del 11/03/1994 (Rv. 485671 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - In genere | Effetti della dichiarazione di fallimento - Decorrenza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - In genere
Gli effetti della dichiarazione di fallimento - tra cui l'individuazione del "dies a quo" nel computo a ritroso del termine di proponibilità dell'azione revocatoria - si producono non già dalla data di deliberazione della sentenza, costituente solo una fase del procedimento di formazione di questa, bensì da quella del deposito in cancelleria, che conferisce alla statuizione del giudice il carattere della pubblicità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)