Sez. 5, Sentenza n. 19596 del 01/10/2015 (Rv. 636700 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Concordato preventivo - Sentenza di omologazione - Registrazione - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema d'imposta di registro, la sentenza di omologazione del concordato preventivo va inquadrata nella previsione di cui alla lettera g) dell'art. 8, della tariffa, parte nona, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, comprendente genericamente gli atti "di omologazione", sicché ad essa si applica l'imposta non in misura proporzionale ma fissa.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)