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Sez. 5, Sentenza n. 19141 del 07/09/2010 (Rv. 615217 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Sentenza di omologazione - Registrazione - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615217-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, va inquadrata, valorizzando il criterio nominalistico, nella previsione di cui lettera g) dell'art. 8, della tariffa, parte nona, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, comprendente, genericamente, gli atti "di omologazione", con la conseguenza che ad essa si applica l'imposta non in misura proporzionale ma fissa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)