Sez. U, Sentenza n. 926 del 06/04/1970 (Rv. 346359 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CONCESSIONI - POTERE DELLA PA DI DICHIARARE LA DECADENZA - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI OD INOSSERVANZA DEI LIMITI - POSIZIONE DEL CONCESSIONARIO - DIRITTO SOGGETTIVO - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CONCESSIONI - POTERE DELLA PA DI DICHIARARE LA DECADENZA - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI OD INOSSERVANZA DEI LIMITI - POSIZIONE DEL CONCESSIONARIO - DIRITTO SOGGETTIVO - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO.*
La giurisdizione spetta al giudice ordinario non soltanto nell'ipotesi in cui si denunci l'insussistenza di elementi che attengano, sotto il profilo soggettivo, all'appartenenza del potere, ma anche nel caso in cui si alleghi l'insussistenza di presupposti e l'inosservanza di limiti che siano contemplati in norme di relazione, poiche anche tali limiti, anziche inerire alle modalita di Esercizio del potere, condizionano pur sempre quest'ultimo in modo assoluto con la conseguente impossibilita che il provvedimento emanato invocando l'Esercizio di quel potere, ma fuori di quei presupposti e senza rispettare quei limiti, possa incidere sul diritto soggettivo, degradandolo ad interesse legittimo. Pertanto, poiche qualsiasi disposizione (sia essa contenuta in norme di legge oppure in clausole dell'atto deliberativo della concessione o della successiva convenzione) riguardante il comportamento che il concessionario deve tenere per non incorrere nella sanzione della decadenza dalla concessione costituisce una norma di relazione, ossia una norma che nell'attribuire all' amministrazione il potere di incidere sul diritto soggettivo, pone a garanzia di quest'ultimo dei precisi limiti, consegue che il concessionario il quale sostenga l'insussistenza dei presupposti o la violazione dei limiti posti al potere dell' amministrazione di dichiarare la decadenza di lui, difende una propria posizione di diritto soggettivo la cui tutela dev'essere chiesta al giudice ordinario. (V 2705-67, massima n 330182 1749-61).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)