Sez. U, Sentenza n. 3819 del 03/08/1978 (Rv. 393380 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI - ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO ED ILLECITO - DUPLICITA DI TUTELA DEL SOGGETTO DA ESSO LESO - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - FATTISPECIE (ANNULLAMENTO DI ATTO PER CARENZA DI POTERE DELL'AUTORITA CHE LO HA EMANATO).*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI - ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO ED ILLECITO - DUPLICITA DI TUTELA DEL SOGGETTO DA ESSO LESO - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - FATTISPECIE (ANNULLAMENTO DI ATTO PER CARENZA DI POTERE DELL'AUTORITA CHE LO HA EMANATO).*
Un atto amministrativo illegittimo puo essere contemporaneamente anche illecito e comportare quindi una duplice tutela, dinanzi al giudice amministrativo ed a quello ordinario. Pertanto, nell'ipotesi di un atto amministrativo annullato per carenza di potere della autorita che lo ha emanato, l'interesse individuale che ne risulta colpito non si pone in una posizione di coincidenza con l'interesse pubblico fatto valere col ricorso (interesse occasionalmente protetto), ma in una posizione autonoma e talora antitetica. Infatti, di fronte ad una illecita invasione dell'altrui sfera giuridica (invasione illecita, cioe contra ius, e non solo illegittima, cioe contra legem) il rimedio non puo esaurirsi nella rimozione dell'atto, ma reclama una protezione piu ampia, ossia non condizionata a quella del pubblico interesse, bensi indipendente, che consiste nell'eliminazione delle conseguenze dannose prodottesi nel patrimonio del soggetto inciso per l'arbitrario impedimento posto in essere dall'atto alla legittima esplicazione dell'attivita gia autorizzata, e le relative ripercussioni in termini di danno emergente e di lucro cessante. (nella specie, l'atto amministrativo delle cui conseguenze si discuteva era stato ritenuto illegittimo dal consiglio di stato e quindi annullato per carenza assoluta della prova sulla sussistenza dei presupposti che lo legittimavano). (V 2965/73, mass n 366624; (V 723/72, mass n 356854; (V 926/70, mass n 346359).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)