Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 02/04/2004 (Rv. 571766 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | RIFERIMENTO AL SOLO SENSO LETTERALE DELLE PAROLE - INSUFFICIENZA - CONDIZIONI - LIMITI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA AD INTERPRETAZIONE DI UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
L'interpretazione di una clausola contrattuale, in applicazione dell'art. 1362 primo comma cod. civ., non può essere fondata sul solo senso letterale delle parole usate, qualora questo, divergendo dal complessivo spirito e contenuto del contratto, non sia di per sè idoneo ad evidenziare la comune intenzione delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)