Sez. 2, Sentenza n. 5150 del 03/04/2003 (Rv. 561781 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti - Esclusione - Rispetto del principio del gradualismo - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
In tema di interpretazione del contratto, non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice di merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento dell'intenzione dell'autore o degli autori dell'atto, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie parti dell'atto) siano insufficienti all'individuazione della detta intenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)