Sez. 4, Sentenza n. 45716 del 11/11/2008 Ud. (dep. 10/12/2008) Rv. 242036 - 01
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Altra condanna per reato anteriormente commesso - Passaggio in giudicato entro i termini della sospensione - Necessità .
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che l'altra condanna, per delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)