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Sez. L, Sentenza n. 5068 del 10/05/1995 (Rv. 492176 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE | Estremi - Attività deliberatamente fraudolenta - Insufficienza - Determinazione del convincimento del giudice e della sua decisione per effetto di tale attività - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492176-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE

Ad integrare il dolo revocatorio di cui all'art. 395 n. 1 cod. proc. civ. non è sufficiente la sussistenza di un'attività deliberatamente fraudolenta della parte, ma è necessario anche che essa abbia determinato il convincimento del giudice e la conseguente sua decisione. (Nella specie la S.C., sulla base dell'esposto principio, ha confermato la sentenza con cui il giudice della revocazione aveva rigettato l'impugnazione rilevando che la decisione del giudice d'appello sottoposta a revocazione era stata determinata non tanto dall'ipotizzato doloso impiego di un atto falso, quanto dalla proposizione nel suo ambito di una querela di falso viziata da difetti procedurali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)