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Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 29/05/1986 (Rv. 446543 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - SEMPLICE ALLEGAZIONE DI FATTI NON VERI - SEMPLICE SILENZIO SU FATTI CONTRARI ALLA PARTE DEDUCENTE - MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446543-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - SEMPLICE ALLEGAZIONE DI FATTI NON VERI - SEMPLICE SILENZIO SU FATTI CONTRARI ALLA PARTE DEDUCENTE - MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI - INIDONEITÀ.*

Il dolo processuale che può dare luogo alla revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 1 cod. proc. civ. deve consistere in artifici e raggiri deliberatamente posti in essere e tali da pregiudicare la difesa avversaria o da sviarla, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e da impedire, quindi, al giudice la conoscenza della verità. Pertanto, il dolo non può identificarsi con la semplice allegazione di fatti e situazioni non veri, con il semplice silenzio su fatti contrari alla parte deducente o con la mancata produzione di documenti. (Conf 6008/84, mass n 437675; (Conf 3768/83, mass n 428676; (Conf 2833/80, mass n 406567; (Conf 1488/77, mass n 385204; (Conf 4465/76, mass n 383189; (Conf 2052/76, mass n 380879; (Conf 403/75, mass n 373653; (Conf 1176/74, mass n 369200; (Conf 448/74, mass n 368164).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)