Sez. 2, Sentenza n. 888 del 22/01/2001 (Rv. 543399 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE | Attività positiva ed idonea a ledere il diritto alla difesa di controparte e ad impedire l'accertamento della verità, determinante l'errore del giudice - Mendacio e silenzio su fatti decisivi o omessa produzione di documenti - Dolo processuale revocatorio - Configurabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE
Per poter configurare il dolo processuale revocatorio, disciplinato dall' art. 395, n. 1 cod. proc. civ., è necessaria l' estrinsecazione di un'attività, fraudolenta e positiva, di una parte in danno dell' altra, idonea a ledere il diritto della difesa di questa e ad impedire l' accertamento della verità da parte del giudice, sì da determinare l' errore della sentenza, mentre il mendacio o il silenzio su fatti decisivi, ovvero la mancata produzione di documenti, per integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio devono costituire elementi essenziali della predetta attività dolosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)