Sez. L, Sentenza n. 21676 del 14/08/2008 (Rv. 604895 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - RESPONSABILITÀ - CONTABILE - IN GENERE | Impiegato sottoposto a giudizio di responsabilità contabile - Proscioglimento definitivo dagli addebiti - Obbligo per l'amministrazione di appartenenza di rimborsare al dipendente prosciolto le spese del giudizio contabile - Applicabilità a soggetti convenzionati con l'ente - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - RESPONSABILITÀ - CONTABILE - IN GENERE
Il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti di enti pubblici sottoposti al giudizio contabile della Corte dei conti e definitivamente prosciolti, previsto dall'art. 3 d.l. n. 543 del 1996, come convertito nella legge n. 639 del 1996, non può trovare applicazione, stante la diversità dei presupposti, per i soggetti legati all'ente pubblico da un rapporto di convenzione. (Principio enunciato in fattispecie relativa a medici specialisti in convenzione con l'INAIL).
Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 CORTE COST., DPR 16/10/1979 num. 509 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)