Sez. L, Sentenza n. 25690 del 01/12/2011 (Rv. 619946 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE | Spese legali per giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali - Rimborso - Estensione a favore dell'amministratore comunale - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE
Il diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, spetta, entro i limiti normativamente stabiliti (art. 18, comma 1, d.l. n. 67 del 1997, convertito nella legge n. 135 del 1997 e, per il personale degli anti locali, dell'art. 67, comma 1 del d.P.R. n. 268 del 1987 e dell'art. 28 del successivo c.c.n.l. di comparto), unicamente a coloro che sono legati da un rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione. Ne consegue che in difetto di diversa previsione, tale tutela non può essere estesa all'amministratore comunale, il quale opera nell'ambito dell'amministrazione pubblica ad altro titolo
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST., DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)