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Sez. L, Sentenza n. 3135 del 21/05/1984 (Rv. 435183 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERIODO TRIMESTRALE EX ART. 2103 COD. CIV. - ADDIZIONE DI PIÙ BREVI PERIODI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NORMA PATTIZIA DISPONENTE LA COPERTURA DEL POSTO OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA MEDIANTE CONCORSO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435183-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERIODO TRIMESTRALE EX ART. 2103 COD. CIV. - ADDIZIONE DI PIÙ BREVI PERIODI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NORMA PATTIZIA DISPONENTE LA COPERTURA DEL POSTO OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA MEDIANTE CONCORSO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Il compimento del periodo trimestrale di assegnazione a mansioni superiori, cui consegue, ex art. 2103 cod. civ., nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, il diritto del lavoratore alla cosiddetta promozione automatica, può risultare anche dalla somma di più brevi periodi allorché le interruzioni fra questi siano obiettivamente preordinate ad un'esclusione del dettato della norma suddetta, a prescindere dai motivi soggettivi che abbiano determinato siffatto comportamento del datore di lavoro, i quali restano irrilevanti anche quando concernono l'osservanza di una norma pattizia che imponga la copertura con diverse modalità del posto oggetto dell'assegnazione provvisoria pure se intesa a tutelare l'interesse alla procedura del concorso per la copertura di un determinato posto di lavoro presso un ente pubblico economico. Infatti nei confronti di detti enti, trova incondizionata applicazione il citato art. 2103 cod. civ., per espressa disposizione dell'art. 37 della legge n. 300 del 1970, senza rilievo per la norma dell'art. 97 della Costituzione che concerne esclusivamente i pubblici uffici che comportino esplicazione di attività direttamente riconducibili all'Esercizio di funzioni proprie della pubblica amministrazione e quindi non gli uffici degli enti pubblici economici (nella specie, l'e.N.E.L.) che svolgono attività di gestione di un'impresa in regime di diritto privato. (V 6305/83, mass n 431043; (V 4544/83, mass n 429417; (V 2001/83, mass n 426850; (V 4958/80, mass n 408832).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)