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Sez. L, Sentenza n. 2001 del 21/03/1983 (Rv. 426850 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI SUPERIORI - DEFINITIVITÀ - CONDIZIONI - CUMULO DI DISTINTE E REITERATE ASSEGNAZIONI DI DURATA INFERIORE - INEFFICACIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426850-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI SUPERIORI - DEFINITIVITÀ - CONDIZIONI - CUMULO DI DISTINTE E REITERATE ASSEGNAZIONI DI DURATA INFERIORE - INEFFICACIA - LIMITI.*

Ai fini del diritto alla promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. (nuovo testo) per effetto dell'espletamento di mansioni superiori è necessaria la continuità dell'espletamento stesso per il periodo fissato dalla contrattazione collettiva o dalla legge, non potendo essere cumulate distinte e reiterate assegnazioni a tali mansioni di durata inferiore, salvo che l'interruzione non sia stata dal datore di lavoro fraudolentemente preordinata al fine di impedire la maturazione del suddetto diritto ovvero sia dovuta ad una causa di temporanea sospensione della funzionalità del rapporto di lavoro, come lo stato di malattia del lavoratore, in presenza del quale la stessa sospensione, non essendo imputabile a quest'ultimo, non può risolversi in suo danno, restando salvo al datore di lavoro, in qualsiasi momento anteriore al compimento del termine previsto, il potere di rimuovere il lavoratore dalle mansioni superiori che gli erano state temporaneamente assegnate, ove ciò si renda effettivamente necessario alle esigenze del funzionamento dell'azienda e non sia ispirato da una frode alla legge. (V 1912/82, mass n 419756; (V 3558/81, mass n 414173; (V 4958/80, mass n 408832; (V 1859/79, mass n 398241).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)