Sez. 5, Sentenza n. 24708 del 06/05/2025 Cc. (dep. 04/07/2025) Rv. 288354-01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Parte civile - Costituzione in forma cartacea - In udienza - Provvedimento del giudice di esclusione della parte civile - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
E' abnorme, in quanto riferita a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare e, quindi, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema, l'ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta in forma cartacea (cd. analogica) direttamente in udienza. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen., deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione anticipata, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, è sempre ammesso il deposito, in forma cartacea, di atti, memorie o documenti difensivi).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)