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Sez. 4, Sentenza n. 17697 del 09/04/2024 Cc. (dep. 06/05/2024) Rv. 286364-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Ordinanza di esclusione della parte civile - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Limiti - Abnormità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286364-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE

L'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in un processo la cui udienza preliminare si era conclusa nel maggio del 2022 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore del disposto dell'art. 79 cod. proc. pen., nella formulazione novellata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 85-bis d.lgs. cit., ai soli processi nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, l'udienza preliminare era in corso e gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti non erano ancora ultimati).

Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 sexies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 5 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)