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Sez. 2, Sentenza n. 1386 del 12/09/1970 (Rv. 347149 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE DELL'IMPERIZIA PROFESSIONALE - CRITERI - ONERE PROBATORIO DEL COMMITTENTE.*
Stato
decisa il 1970-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347149-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE DELL'IMPERIZIA PROFESSIONALE - CRITERI - ONERE PROBATORIO DEL COMMITTENTE.*

In tema di responsabilita professionale, trattandosi di obbligazioni di comportamento, l'inadempimento non puo desumersi senz'altro dal risultato mancato, ma va valutato alla stregua del dovere di diligenza che, in questa materia, prescinde dal criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia e si adegua alla natura dell'attivita esercitata. Pertanto l'imperizia professionale presenta un contenuto variabile, da accertare in relazione ad ogni singola fattispecie rapportando la condotta effettivamente tenuta dal debitore alla natura ed alla specie dell'incarico professionale e alle circostanze concrete in cui la prestazione deve svolgersi. In conseguenza, nell'ipotesi in cui il professionista abbia fornito la prova di avere espletato l'incarico affidatogli, spetta al committente l'Onere di provare la colpevole inosservanza o la violazione da parte del primo delle regole tecniche proprie di ciascuna disciplina o professione, in relazione alla natura dell'attivita esercitata ed a tutti gli elementi anche circostanziali in base ai quali si deduce il vizio o l'insufficienza dell'opera svolta dal professionista. (V 3329'62).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/09/1923 num. 2090 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)