Sez. 2, Sentenza n. 4386 del 05/08/1985 (Rv. 441848 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA.*
Nell'ipotesi in cui il professionista abbia fornito la prova di avere espletato l'incarico affidatogli, spetta al committente l'Onere di provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato cagionato da insufficienza dell'opera svolta dal professionista rimanendo a carico di quest'ultimo l'Onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione. (V 3403/74, mass n 371920; (V 1386/70, mass n 347149).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)