Sez. 2 - , Sentenza n. 29089 del 05/12/2017 (Rv. 646534 - 01)
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) | Conflitto tra acquisto extra tavolare a titolo originario e acquisto tavolare iscritto - Art. 5 della legge tavolare - Principio di pubblica fede relativamente alle risultanze dei libri fondiari - Onere della prova a carico dell'acquirente per usucapione - Contenuto - Malafede dell'acquirente - Necessità.
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Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il conflitto tra l'acquirente per atto fra vivi dall'intestatario tavolare e chi abbia acquistato il bene per usucapione si risolve in base all'art. 5 del r.d. n. 499 del 1929, che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l'acquisto effettuato in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell'usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell'ordinaria diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)