Sez. 2, Sentenza n. 8124 del 15/02/2012 Ud. (dep. 02/03/2012) Rv. 252482 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Sentenza di appello, annullata con rinvio su ricorso del solo imputato, pronunciata a seguito di impugnazione del P.M. contro una sentenza di proscioglimento - Operatività del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Il divieto della "reformatio in peius", ex art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel giudizio di rinvio qualora la sentenza di appello - annullata con rinvio su ricorso del solo imputato - sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, in quanto, in tal caso, l'oggetto del giudizio di rinvio è rappresentato dalla sentenza di proscioglimento di primo grado "per come" appellata dal pubblico ministero, evenienza che si pone quale ontologica "contradictio in adjiecto" rispetto a qualsiasi divieto di "reformatio in peius", proprio alla luce del principio di devoluzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)