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Sez. U, Sentenza n. 14878 del 25/06/2009 (Rv. 608496 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Avvio del procedimento - Obbligo di comunicazione - Violazione - Conseguenze - Annullabilità del provvedimento amministrativo - Condizioni - Art. 21 - octies della legge n. 241 del 1990 - Provvedimenti di natura vincolata e non vincolata - Distinzione - Necessità.
Stato
decisa il 2009-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608496-01

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

A norma dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'annullabilità di un provvedimento amministrativo per violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, prescritto dall'art. 7 della medesima legge, è esclusa: a) quanto ai provvedimenti di natura vincolata, al pari che per la violazione delle altre norme del procedimento, nel caso di evidenza della inidoneità dell'intervento dei soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul loro contenuto; b) quanto ai provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova da parte dell'Amministrazione che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST., Legge 11/02/2005 num. 15 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)