Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 27/01/2012 (Rv. 621122 - 01)
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Spazi destinati a parcheggio - Art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 - Vincolo pubblicistico di destinazione - Diritto reale d'uso sugli spazi in favore dei condomini - Obbligo di cessione delle singole aree in proprietà ai titolari delle unità immobiliari - Esclusione - Domanda avanzata da un solo condomino - Possibilità per il giudice di individuare un preciso spazio - Sussistenza - Doglianze da parte del costruttore - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE
In tema di aree destinate a parcheggio, la norma dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotta dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi in misura proporzionale alla cubatura totale dell'edificio, determinando, mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d'uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell'edificio, senza imporre all'originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione. Pertanto, ove l'azione per il riconoscimento del diritto reale d'uso sia stata proposta da uno solo dei condomini, il giudice di merito può individuare un preciso spazio fisico per la sosta dei veicoli di proprietà del condomino istante, senza che di tale decisione possa dolersi il costruttore del complesso immobiliare, il quale potrebbe astrattamente usucapire la rimanente parte dell'area vincolata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)