Sez. 1, Sentenza n. 43 del 13/01/1971 (Rv. 349358 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA DEL GIUDIZIO - POSIZIONE DELLO OPPONENTE - QUESTIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO SOLLEVATA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - SUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA DEL GIUDIZIO - POSIZIONE DELLO OPPONENTE - QUESTIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO SOLLEVATA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - SUSSISTENZA.*
In caso di opposizione all'ingiunzione fiscale il contribuente opponente assume la veste di attore nel procedimento di cognizione ordinaria che S'instaura con l'opposizione. Conseguentemente, egli non puo dedurre, per la prima volta in appello, la prescrizione del diritto della finanza alla percezione del tributo, concretando tale deduzione una domanda nuova inammissibile in appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2938, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)