Sez. 3, Sentenza n. 12303 del 15/06/2016 (Rv. 640299 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio - Prima udienza successiva alla produzione - Identificazione in senso cronologico - Udienza con richiesta di rinvio per trattative senza compimento di attività processuale - Irrilevanza.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", deve intendersi in senso strettamente cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che in detta udienza le parti abbiano chiesto solo un rinvio per la trattativa in corso, la cui coltivazione non si pone in contrasto con la possibilità di immediata presa di posizione sull'autenticità del documento prodotto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)