Sez. U, Sentenza n. 3164 del 06/10/1975 (Rv. 377265 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - IGIENE E SANITA PUBBLICA - IMPIANTI INDUSTRIALI - DOMANDA D'INIBIZIONE DELL'ATTIVITA INDUSTRIALE INSALUBRE - GIURISDIZIONE DELLO AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - IGIENE E SANITA PUBBLICA - IMPIANTI INDUSTRIALI - DOMANDA D'INIBIZIONE DELL'ATTIVITA INDUSTRIALE INSALUBRE - GIURISDIZIONE DELLO AGO.*
Appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda con la quale un privato denunziando la lesione del suo diritto soggettivo alla salute, messo in pericolo dall'istallazione nei pressi della sua abitazione di un nuovo impianto industriale e dal futuro Esercizio di questo, chiede, nei confronti del titolare di detto stabilimento, un provvedimento inibitorio che vieti l'attivazione dell'impianto medesimo; e cio anche se l'attore faccia riferimento alla norma di cui all'art 216 del RD 27 luglio 1934 n 1265, che e rivolta alla tutela diretta dell'interesse generale alla sanita pubblica, e non alla protezione immediata di diritti soggettivi dei singoli, al fine di dedurne una presunzione di insalubrita del nuovo impianto. (Conf 999/73, mass n 363403).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 216, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)