Sez. U, Sentenza n. 5971 del 22/06/1994 (Rv. 487149 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Attività di medici, dipendenti da strutture pubbliche e da Università, svolta in regime di cosiddetto "plus orario" - Controversie relative alla relativa retribuzione - Giurisdizione - Dell'A.G.O. - Nel periodo di vigenza del D.P.R. n. 348 del 1983 - Del giudice amministrativo - Nel periodo successivo al primo gennaio 1986.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
Le controversie in ordine alla retribuzione dell'attività svolta da medici, dipendenti da strutture pubbliche, in regime di cosiddetto "plus orario" sono devolute alla giurisdizione ordinaria limitatamente al periodo di vigenza del d.P.R. n. 348 del 1983, a norma del quale le relative prestazioni sono configurabili come oggetto di attività libero-professionale di natura privatistica, anche nel caso di dipendenza del professionista da una università - che rimane responsabile dell'adempimento delle relative obbligazioni in contestazione, anche quando, in forza di particolari convenzioni da essa stipulate con le U.S.L., l'attività stessa venga svolta con utilizzazione delle strutture proprie di tali organismi, e senza che rilevi in contrario il difetto dei mezzi finanziari per farvi fronte -; mentre spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per il periodo successivo al primo gennaio 1986, data di decorrenza degli effetti economici del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, che ha configurato il regime suddetto come istituto particolare del rapporto di pubblico impiego.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 25/06/1983 num. 348, DPR 20/05/1987 num. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)