Sez. 1, Sentenza n. 1577 del 27/05/1971 (Rv. 351976 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - SEPARAZIONE SENZA COLPA - OBBLIGO INCONDIZIONATO DEL MARITO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - DIRITTO DELLA MOGLIE - CONDIZIONI - MANCANZA DI PROPRI MEZZI DI SUSSISTENZA - NECESSITA - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL MARITO E DELLA SUA ENTITA - INDAGINE SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - POTERI D'UFFICIO DEL GIUDICE - MANCATA IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - SEPARAZIONE SENZA COLPA - OBBLIGO INCONDIZIONATO DEL MARITO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - DIRITTO DELLA MOGLIE - CONDIZIONI - MANCANZA DI PROPRI MEZZI DI SUSSISTENZA - NECESSITA - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL MARITO E DELLA SUA ENTITA - INDAGINE SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - POTERI D'UFFICIO DEL GIUDICE - MANCATA IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
Per effetto della illegittimita costituzionale dell'art 156, primo comma, del codice civile (dichiarata con la sentenza n 46 del 28 maggio 1966 della Corte costituzionale), in regime di separazione consensuale dei coniugi, senza colpa di nessuno di essi, e venuto meno l'Obbligo del marito di somministrare alla moglie tutto cio che e necessario ai bisogni della vita indipendentemente dalle condizioni economiche di lei. Pertanto, il suddetto Obbligo sussiste soltanto se la moglie risulti priva di mezzi di sussistenza propri, che le consentano di seguitare a mantenere il medesimo tenore di vita. Al fine di stabilire l'eventuale Obbligo del marito, e la misura di esso, deve quindi procedersi all'accertamento delle condizioni economiche della moglie, che il giudice deve compiere anche di ufficio in quanto la pronuncia di illegittimita costituzionale di una norma, per la sua portata generale e per la sua efficacia erga omnes, opera retroattivamente e spiega effetti su tutti i rapporti giuridici che non siano ancora definiti con sentenza passata in giudicato. L'applicabilita del diritto sopravvenuto (nel quale consiste la declaratoria d'incostituzionalita di una norma legislativa) non e esclusa dalla circostanza che la parte interessata non abbia proposto su tale punto appello incidentale. (V 3883'69, mass n 344266).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)