Sez. 3, Sentenza n. 40542 del 12/10/2007 Ud. (dep. 06/11/2007) Rv. 238016 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA | Violenza sessuale - Giudizio di attendibilità - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie: dedotta impossibilità di sfilare i "jeans" a persona non consenziente.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA
Nell'ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche. (In applicazione di tale principio, la Corte ha qualificato come mera circostanza fattuale, insindacabile in sede di legittimità, la deduzione difensiva che mirava a censurare la valutazione di attendibilità della persona offesa in base alla asserita implausibilità del resoconto testimoniale sulla base del capo di abbigliamento indossato, ovvero pantaloni "jeans" non sfilabili senza il consenso della vittima).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)