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Sez. 3, Sentenza n. 40174 del 27/09/2006 Ud. (dep. 06/12/2006) Rv. 235576 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE | Circostanza attenuante per i casi di minore gravità - Valutazione del fatto in relazione all'offesa alla libertà sessuale della vittima.
Stato
decisa il 2006-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235576-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE

In tema di reati sessuali, la circostanza attenuante prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. per i casi di minore gravità è applicabile quando, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, si possa ritenere che la libertà sessuale della vittima - che è l'interesse tutelato dalla fattispecie - sia stata compressa in maniera lieve. Pertanto il fatto deve essere valutato globalmente ed assumono rilievo le modalità della condotta criminosa, quali il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima, anche sotto il profilo psichico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 1, Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)